TITOLO I (Denominazione, Scopo, Patrimonio Sociale)

ARTICOLO 1

E’ costituita in Catania l’associazione culturale di volontariato sociale denominata “Associazione Studentesca degli Informatici Catanesi”, in breve “ASIC”. L’Associazione ha sede legale a Catania in via Landolina, 41.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche all’estero.

ARTICOLO 2

L’Associazione si prefigge:

* a. di promuovere e diffondere la libera circolazione delle idee e delle conoscenze in campo informatico, con particolare riferimento al software libero (secondo le definizioni della Free Software Foundation e della Open Source Definition).

* b. di promuovere e sviluppare le relazioni tra laureati, studenti, personale docente del corso di Laurea in Informatica, e tra questi e l’Università, le Imprese e le Istituzioni pubbliche e private;

* c. di promuovere l’immagine del Corso di Studi in Informatica attraverso ogni idonea iniziativa, compresa l’eventuale elaborazione e produzione di pubblicazioni anche periodiche.

* d. di promuovere attività che possano contribuire alla crescita culturale e personale degli associati, con particolare attenzione alla loro formazione professionale ed all’orientamento nel mondo del lavoro.

ARTICOLO 3

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi degli aderenti e di quanti altri vogliano partecipare alla sua attività e da tutti i beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a titolo gratuito.

L’associazione potrà acquisire, locare e cedere beni mobili ed immobili, e svolgere ogni attività che venga ritenuta utile per il raggiungimento dei propri obiettivi.

ARTICOLO 4

L’associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia sia in paesi esteri. Potrà inoltre aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale od internazionale, e collaborare con organismi paritetici di altre Università per il raggiungimento dei propri obiettivi.

ARTICOLO 5

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II (Associati)

ARTICOLO 6

All’Associazione possono partecipare come:

  • a. Soci ordinari: laureati, dottorandi, studenti e personale docente del Corso di Laurea in Informatica (ordinamento quinquennale), del Corso di Studi triennale in Informatica (classe 26), della Laurea Specialistica in Informatica (classe 23/S) e del Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Catania e dei corsi di dottorato di ricerca in Informatica dell’Università degli Studi di Catania.
  • b. Soci onorari: il Presidente del Corso di Laurea in Informatica della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Catania, i docenti che hanno ricoperto la carica di Presidente dello stesso Corso di Laurea, qualificati esponenti della cultura e della professioni, la cui presenza può concorrere alla realizzazione dei fini associativi.
  • c. Soci benemeriti: le persone, fisiche e giuridiche, che contribuiscono in misura rilevante al rafforzamento del patrimonio dell’associazione.
  • d. Soci fondatori: tutte le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione.
  • e. Aderenti: tutti coloro che intndano partecipare alle manifestazioni ed attività organizzate dall’Associazione. Gli aderenti non hanno la qualifica di soci.
  • f. Aderenti fondatori: tutti coloro che intendano partecipare alle manifestazioni ed attività organizzate dall’Associazione ed hanno partecipato alla costituzione della stessa. Gli Aderenti fondatori non hanno la qualifica di soci.

Tutti i soci e gli aderenti sono tenuti a versare la quota contributiva annuale, individuata secondo la categoria associativa, e definita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti coloro che intendono acquisire la qualifica di socio ordinario o di aderente, se in possesso dei relativi requisiti, dovranno presentare domanda di ammissione in merito alla quale delibererà il consiglio direttivo, con le modalità di cui al successivo articolo 12.

La qualifica di socio fondatore viene attribuita esclusivamente nella prima assemblea dei soci che si terrà dopo l’atto costitutivo.

La qualifica di socio benemerito e di socio onorario viene attribuita dall’assemblea degli associati su proposta del consiglio direttivo.

Nel caso in cui il socio “ordinario” non risulti più rispettare i requisiti di cui al precedente comma A, questi manterrà la qualifica di socio ordinario solo per l’anno in corso.

La qualità di socio o aderente si perde: per il mancato pagamento della quota associativa annuale; per morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti; per indegnità deliberata da Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri; per recesso comunicato per iscritto al Consiglio. Il socio o aderente escluso potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla delibera di esclusione dell’Assemblea, al Collegio dei Probiviri.

TITOLO III (Organi Sociali)

ARTICOLO 7

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, il Presidente.

ARTICOLO 8

L’Assemblea è costituita dai: soci fondatori, soci ordinari, soci onorari, soci benemeriti. Il diritto di voto è attribuito ai soci fondatori, soci ordinari, soci onorari ed ai soci benemeriti.

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente. Inoltre l’Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei soci fondatori, o di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio preventivo.

L’Assemblea è convocata tramite comunicazione scritta o posta elettronica agli associati, da inviare con un anticipo di 10 giorni dalla data della riunione. L’utilizzo di altri mezzi può essere approvato successivamente dal consiglio direttivo.

L’Assemblea è validamente costituita se gli intervenuti risultano essere almeno il 30% dei soci aventi diritto al voto esclusi gli assenti giustificati. Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti, eccetto le delibere di cui alla lettera a) e b) dell’art. 9 e degli articoli 2, 17, 21, per le quali vige la regola della maggioranza qualificata dei due terzi di soci aventi diritto al voto. Non è previsto il voto per delega.

Sono privi del diritto di voto i componenti del Consiglio in materia di approvazione del bilancio e di delibere relative alla loro responsabilità.

ARTICOLO 9

Sono di competenza dell’Assemblea:

* a. le modifiche dello Statuto;

* b. la nomina del Presidente, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;

* c. l’attribuzione della qualità di soci onorari e benemeriti, su proposta del consiglio direttivo;

* d. l’approvazione del bilancio;

* e. l’approvazione di eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio.

Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno solare cui si riferisce. Il voto è sempre palese ad esclusione dei casi in cui venga richiesto diversamente da almeno un componente dell’assemblea

ARTICOLO 10

Il Presidente, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori vengono eletti dall’assemblea dei soci. Possono presentare la candidatura a Presidente solo i soci ordinari (da almeno tre anni) ed i soci fondatori, purché non hanno o non abbiano avuto il titolo di Professore Ordinario, Professore Associato o Ricercatore all’interno dell’Università. I candidati alla presidenza propongono i componenti del Consiglio Direttivo, che debbono avere gli stessi requisiti richiesti per il Presidente. La nomina del Presidente comporta la contestuale nomina dei componenti del consiglio direttivo da lui proposti, tra cui il Vicepresidente. Il Presidente rimane in carica due anni ed è rieleggibile solo due volte consecutivamente.

Se i requisiti relativi alle cariche universitarie dovessero venir meno per un qualsiasi membro del Consiglio Direttivo durante il suo mandato, egli decade immediatamente dalle sue funzioni.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi. Tutti i suoi membri sono laureati del Corso di Laurea in Informatica della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di Catania ed hanno almeno un anno di laurea. Il mandato del Collegio dei Probiviri è triennale, e non è rinnovabile nella sua interezza.

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi. Tutti i suoi membri devono essere laureati da almeno un anno. Il mandato del Collegio dei Revisori è triennale, non è rinnovabile nella sua interezza.

ARTICOLO 11

L’organo di governo dell’associazione è il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è costituito da cinque componenti. Il Presidente è nominato dall’assemblea. Il Consiglio elegge al suo interno il Segretario, il Tesoriere e l’addetto alle Pubbliche Relazioni.

Il Consiglio può essere convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio, cura gli schedari e gli archivi dell’Associazione ed il disbrigo della corrispondenza.

Al Tesoriere è affidata la contabilità relativa al Fondo dell’Associazione.

All’addetto alle pubbliche relazioni spetta il compito di informare i soci e chiunque altro sull’attività svolta dall’associazione, nonché fare da portavoce ufficiale del Presidente della stessa.

ARTICOLO 12

Sono di competenza del Consiglio, oltre all’ammissione dei soci ordinari e degli aderenti, che avviene con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti all’assemblea ed oltre alla verifica dei requisiti soggettivi dei soci di cui all’art.6:

* a. le proposte riguardanti le eventuali modifiche dello Statuto e l’attribuzione di socio onorario e benemerito;

* b. la misura delle quote associative;

* c. la definizione e l’esecuzione del programma di attività dell’Associazione.

* d. gestione dei servizi dell’associazione.

ARTICOLO 13

I componenti del Consiglio che non partecipano, senza giustificato motivo, per un numero superiore a tre convocazioni consecutive, decadono automaticamente dall’incarico.

Nel caso in cui durante il biennio vengano a mancare per dimissioni o per altri motivi uno o più componenti del Consiglio, il Presidente reintegra le cariche vacanti; l’Assemblea dovrà esprimersi sulla eventuale ratifica nella prima riunione utile. In caso di mancata ratifica, si procederà a nuove elezioni.

Nel caso in cui venissero a mancare tre membri, il Consiglio è da ritenersi dimissionario nel suo complesso e bisogna procedere a nuove elezioni.

ARTICOLO 14

Il Presidente possiede, a tutti gli effetti, la firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Assicura, coadiuvato dal Consiglio, l’unità, la continuità, ed il coordinamento delle azioni di governo.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio, ne redige l’ordine del giorno, e garantisce l’immediata esecuzione delle deliberazioni prese.

ARTICOLO 15

Al Collegio dei Probiviri sono demandate le controversie sull’interpretazione ed applicazione dello Statuto dell’associazione, e le eventuali controversie tra soci, o tra soci ed associazione, ovvero tra gli organi dell’associazione. Le sue decisioni sono inappellabili.

Compito del Collegio dei Revisori è la revisione della gestione economico-patrimoniale dell’associazione. Il Collegio dei Revisori redige annualmente una relazione, che viene illustrata all’Assemblea prima dell’approvazione del bilancio.

TITOLO IV (Gestione Ordinaria, Scioglimento e Liquidazione, Regime Fiscale)

ARTICOLO 16

L’esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l’anno solare.

Le entrate dell’associazione sono costituite:

* a. dalle quote associative versate dai soci,

* b. da eventuali contributi provenienti da istituzioni pubbliche o private,

* c. dalle eventuali rendite dei patrimoni,

* d. da ogni altra entrata.

Le eccedenze positive del bilancio vanno patrimonializzate o re investite in attività ed opere volte a perseguire gli obiettivi dell’associazione.

ARTICOLO 17

Le modifiche agli articoli 2 e 17 dello statuto richiedono, oltre alla delibera dell’assemblea secondo le regole riportate nell’articolo 8, anche l’approvazione dei 2/3+1 (due terzi più uno) dei soci fondatori.

ARTICOLO 18

L’utilizzo di documenti elettronici in formati proprietari è bandito per tutte le comunicazioni ufficiali dell’associazione.

ARTICOLO 19

L’Associazione potrà sciogliersi su deliberazione dell’Assemblea presa a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il patrimonio verrà devoluto al Corso di Laurea in Informatica della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di Catania con il vincolo di costituire Borse di Studio agli studenti più meritevoli. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina un liquidatore che assolverà le procedure necessarie allo scioglimento dell’associazione.

ARTICOLO 20

Ai fini tributari l’associazione si qualifica come un ente di natura non commerciale, quindi non ha fine di lucro né diretto né indiretto.

ARTICOLO 21

E’ in facoltà dell’assemblea approvare un regolamento interno, al fine di regolamentare tutta l’attività verrà svolta dai soci dell’associazione stessa. L’approvazione e l’aggiornamento del regolamento verranno regolati dalle maggioranze di cui all’art.8.

ARTICOLO 22

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

TITOLO V (Norme transitorie)

ARTICOLO 23

L’elezione del primo presidente deve avvenire durante la prima assemblea dei soci.

Per la prima elezione del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri non si applica la norma di cui all’articolo 10, solo nel caso in cui non vi sia un numero sufficiente di soci che abbiano la qualifica richiesta dal suddetto articolo.

 
admin/statuto.txt · Ultima modifica: 2007/03/27 13:16 da 00015f
 
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